National Press

L’ordinanza n. 651, dell ‘ 8 gennaio 2021

prevede la restrizione eccezionale e temporanea dell’ingresso nel paese di stranieri, di qualsiasi nazionalità, come raccomandato dall’agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria – Anvisa.

i ministri di Stato capo della Casa civile della presidenza della Repubblica, della giustizia e della Pubblica Sicurezza e della sanità, nell’esercizio dei compiti loro conferiti dall’art., 87, primo comma, sub-paragrafi I e II, della Costituzione, e dell’art. 3 dell’art. 37 art. 47 della Legge n. 13.844, 18 giugno 2019, e in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 3 dell’ordinanza della sezione VI della Legge nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e

Considerando che la dichiarazione dello stato di emergenza di salute pubblica di interesse internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 30 gennaio 2020, come risultato di infezione umana da coronavírusSARS-CoV-2(covid-19),

Considerando che è l’inizio di una Politica Nazionale per la Sicurezza del Pubblico e difesa Sociale, di cui al sub-paragrafo (VI docaputdo art., 4º da Lei nº 13.,ho nell’anno 2018, e l’efficienza nella prevenzione e riduzione dei rischi di situazioni di emergenza che possono influenzare la vita delle persone;

premesso che è necessario per dare esecuzione alle misure sanitarie di risposta alla pandemia, daSARS-CoV-2(covid-19)di cui al Decreto ministeriale n. 356/GM/MS, 11 marzo 2020, il Ministero della Salute.

Mentre è impostato come servizi pubblici e attività essenziali, il transito e il trasporto internazionale di passeggeri e il trasporto, lo stoccaggio, la consegna, la logistica, il carico generico, come descritto nelle sezioni V e v nel paragrafo (1) dell’art., 3º del Decreto nº 10.282, del 20 Marzo 2020;

considerando la manifestazione Nazionale di Sorveglianza Sanitaria agenzia – Anvisa, con la raccomandazione di eccezionale e temporanea restrizione di ingresso nel paese; e

considerando epidemiologica dell’impatto che la nuova variante di coronavírusSARS-CoV-2(covid-19), identificato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, può causare lo scenario attuale versa il paese; risolvere:

art., 1º questa ordinanza prevede, in via eccezionale e temporanea restrizione di ingresso in italia di stranieri di ogni nazionalità, in conformità con le disposizioni del paragrafo VI docaputdo art. 3º della Legge N. 13.979, 6 febbraio 2020, come risultato di tecniche e motivato raccomandazione dell’Agenzia Nazionale per la sorveglianza sanitaria – Anvisa per motivi di salute correlata ai rischi di contaminazione e la diffusione di coronavírusSARS-CoV-2(covid-19).

Art., 2º l’ingresso nel paese di stranieri di qualsiasi nazionalità è limitato, dalle autostrade, da altri mezzi terrestri o dal trasporto d’acqua.

Art.,a) il coniuge, il partner, figlio, padre o il fiduciario di un Brasiliano;

B) la cui iscrizione è espressamente autorizzate dal governo Brasiliano in vista dell’interesse del governo Brasiliano;

IV – funzionario straniero accreditato dal governo Brasiliano;

V – stranieri:

a) il coniuge, il partner, figlio, padre o il fiduciario di un Brasiliano;

b) il cui ingresso è autorizzato questioni umanitarie; e

C) titolare della nazionale di migrazione registrazione;

VI – il trasporto di merci.,

§ 1º le restrizioni previste nella presente Ordinanza non impediscono l’ingresso, in aereo o in acqua, dell’equipaggio marittimo per svolgere funzioni specifiche a bordo di una nave o piattaforma che opera in acque giurisdizionali, a condizione che i requisiti migratori appropriati alla loro condizione, compresa quella di portare un visto d’ingresso, quando ciò è richiesto dall’ordinamento giuridico brasiliano.,

§ 2º le restrizioni previste nella presente Ordinanza non impediscono lo sbarco, autorizzato dalla polizia federale, dell’equipaggio marittimo per assistenza medica o per il collegamento aereo di ritorno al paese di origine in relazione a problemi operativi o alla risoluzione di un contratto di lavoro.

§ 3º l’autorizzazione di cui al § 2º è subordinata al termine della responsabilità per le spese derivanti dal trasbordo firmato dallo spedizioniere, con il preventivo consenso delle autorità sanitarie locali, e alla presentazione dei corrispondenti biglietti aerei.,

§ 4º in caso di ingresso nel paese su strada, con altri mezzi terrestri o con il trasporto di acqua, le eccezioni di cui al paragrafo II e ai paragrafi “A” e “c” del paragrafo V docaputno si applicano agli stranieri provenienti dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Art., 4º restrizioni coperti dalla presente Ordinanza non impediscono:

– l’esecuzione transfrontaliera azioni umanitarie in precedenza autorizzato dalle autorità sanitarie locali;

II-il traffico di confine residenti in Città Gemelle, attraverso la presentazione di un confine residenti del documento o ad altri documenti di supporto, a condizione che la reciprocità è garantita nel trattamento del Brasiliano dal paese vicino; e

III – non rientrano nel campo di applicazione dell’art., 3º, nella forma prevista dalla legislazione.

singolo paragrafo. Le disposizioni del comma II del presente paragrafo non si applicano alla frontiera con la Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Art. 5º eccezionalmente, gli stranieri che si trovano in un paese di frontiera terrestre e devono attraversarlo per imbarcarsi su un volo di ritorno verso il loro paese di residenza possono entrare nella Repubblica Federale del Brasile con l’autorizzazione della polizia federale.

singolo paragrafo., Nel caso previsto nocaput:

I – lo straniero deve andare direttamente in aeroporto;

II-ci deve essere una richiesta ufficiale da parte dell’ambasciata o Consolato del paese di residenza; e

III – i biglietti aerei corrispondenti devono essere presentati.

Art., 6º le restrizioni contemplate dalla presente Ordinanza non impediscono l’ingresso di stranieri nel paese via terra tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica del Paraguay, a condizione che i requisiti migratori appropriati alla loro condizione, compresa quella di portare un visto d’ingresso, quando ciò è richiesto dal sistema legale brasiliano.

Art., 7º le restrizioni contemplate dalla presente Ordinanza non impediscono l’ingresso di stranieri nel paese per via aerea, a condizione che siano rispettati i requisiti migratori appropriati alla loro condizione, compreso quello di portare un visto d’ingresso, quando ciò è richiesto dal sistema legale brasiliano., presentare i documenti comprovanti lo svolgimento della prova di laboratorio RT-Pcrwith negativo o non-reattivo risultato per coronavirus SSARS-CoV-2(covid-19), svolto in settantadue ore prima al momento dell’imbarco;

g) i bambini sotto l’età di due anni, sono esonerati dalla presentazione dei giustificativi di svolgimento della prova di laboratorio RT-Pcrfor di viaggio per la Repubblica Federale del Brasile;

h) presentare un documento di supporto per la realizzazione di un laboratorio di test RT-PCR, a condizione che siano conformi con il seguente protocollo:

1., assenza di contatto sociale e autoisolamento pur rimanendo sul suolo brasiliano quando si viaggia tra l’aeroporto e l’hotel, quando necessario-l’operatore aereo deve organizzare il viaggio tra l’aeromobile e l’alloggio individuale dell’equipaggio nel trasporto privato e garantire che siano applicate misure igieniche e che sia garantito il distacco fisico tra le persone dall’origine alla destinazione;

2., assenza di contatto sociale e autoisolamento durante il soggiorno sul suolo brasiliano nell’alloggio-l’equipaggio deve rimanere in residenza o in una camera d’albergo, in quest’ultimo caso, si deve osservare quanto segue:

2.1. l’alloggio sarà occupato da un solo membro dell’equipaggio;

2.2. l’alloggio sarà disinfettato prima e dopo la vostra occupazione;

2.3. l’equipaggio non utilizzerà le strutture comuni dell’hotel;

2.4. l’equipaggio terrà i pasti nell’alloggio;

2.5., se il servizio in camera non è disponibile, il membro dell’equipaggio richiederà un pasto del tipo “per il viaggio”;

3. assistenza sanitaria e autocontrollo-l’equipaggio deve:

3.1. monitorare regolarmente i sintomi, tra cui febbre e altri sintomi associati a coronavirussars-CoV-2 (covid-19);

3.2. evitare il contatto con il pubblico e gli altri membri dell’equipaggio;

3.3. rimanere nella camera d’albergo, salvo che per consultare un medico o per svolgere attività considerate essenziali;

3.4., lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, ove possibile, o usare gel alcolico;

3.5. usa maschera; e

3.6. osservare la distanza fisica quando è necessario lasciare l’hotel;

4. in caso di sintomi-se l’equipaggio presenta sintomi associati con coronavírusSARS-CoV-2(covid-19)nel territorio brasiliano, dovrebbe:

4.1. comunicare il fatto all’operatore aereo;

4.2. consultare un medico per valutare il possibile coinvolgimento di SARS-CoV-2 (covid-19); e

4.3., in caso di risultato positivo, collaborare con un monitoraggio aggiuntivo, secondo i protocolli adottati dal sistema sanitario locale;

5. Salute sul lavoro-saranno adottate le seguenti misure:

5.1. i responsabili dei programmi di salute sul lavoro degli operatori aerei manterranno un contatto permanente con gli equipaggi, al fine di garantire la realizzazione dell’autocontrollo da parte dei propri dipendenti e l’esecuzione di protocolli sanitari che riducano i fattori di rischio associati all’esposizione a SARS-CoV-2(covid-19); e

5.2., l’operatore aereo implementerà il programma di educazione con l’obiettivo di guidare gli equipaggi sulle misure sanitarie da adottare durante il periodo di far fronte alla SARS-CoV-2(covid-19);

6. piano di gestione della salute dell’equipaggio-per gli operatori aerei:

6.1. elaborare e mantenere un piano permanente di gestione della salute dell’equipaggio, con la valutazione del rischio relativo all’esposizione dell’equipaggio alla SARS-CoV-2 (covid-19);

6.2., a dimostrarlo, dove viene richiesto di farlo, la prova di attuazione delle misure di mitigazione daSARS-CoV-2(covid-19), ferma restando l’applicazione, il monitoraggio e il controllo siano esercitati da parte dell’autorità competente;

– II – ricevimento, in stampa o in formato elettronico, compilare la Dichiarazione sullo stato di Salute per il Viaggiatore – VD nelle prossime settantadue ore prima della partenza per la Repubblica Federale del Brasile, con la comprensione delle misure per la salute che devono essere rispettate durante il periodo di tempo che si trovano nel Paese.,

§ 2º il viaggiatore disciplinati dal presente articolo, saranno esentati dal rispetto delle misure stabilite nel § 1º nei seguenti casi:

I – i voli dall’estero con connessione in la Repubblica Federativa del Brasile in cui nessun atterraggio procedura seguita dall’immigrazione; e

II – soste tecniche, in territorio Brasiliano, di aeromobili provenienti dall’estero, a condizione che nessun atterraggio di viaggiatori si verifica senza la previa autorizzazione dell’autorità sanitaria.,

§ 3º i voli internazionali verso la Repubblica Federale del Brasile provenienti o di passaggio dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono temporaneamente vietati.

§ 4º l’autorizzazione all’imbarco nella Repubblica Federativa del Brasile di viaggiatori stranieri, provenienti o di passaggio dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli ultimi quattordici giorni è temporaneamente sospesa.,

§ 5º l’autorità di migrazione, per provocazione dell’autorità sanitaria, può impedire l’ingresso nel territorio brasiliano di persone non elencate nell’art.3º che non soddisfano i requisiti previsti nel § 1º o che non rispettano le disposizioni del § 4º.

§ 6º il viaggiatore che rientra nelle disposizioni dell’art. 3º, con Origine o storia di passaggio attraverso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli ultimi quattordici giorni, quando entra nel territorio brasiliano, deve rimanere in quarantena per quattordici giorni.

Art., 8º il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza comporterà, per l’Agente che ha violato:

I – responsabilità civile, amministrativa e penale;

II – rimpatrio o espulsione immediata; e

III – impossibilità di richiedere rifugio.

Art. 9º gli organismi di regolamentazione possono modificare norme complementari alle disposizioni della presente ordinanza, comprese le norme sanitarie sulle procedure, le navi e le operazioni.

Art. 10. I casi omessi in questa ordinanza saranno decisi dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza.

Articolo 11., I ministeri, nell’ambito delle loro competenze, adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 12. L’ordinanza n. 648, del 23 dicembre 2020, dei Principali Ministri di Stato della Casa civile della presidenza della Repubblica, della Giustizia e della pubblica sicurezza e della salute è abrogata.

Art. 13. Questa ordinanza entra in vigore alla data della sua pubblicazione.,

WALTER SOUZA BRAGA NETTO

il Ministro di Stato a capo della Casa Civile

da Presidncia da República.

il Tercio Issami Tokano

il Ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza.

Sostituto

EDWARD PAZUELLO

Ministro della Sanità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *